Revocabile anche il solo atto istitutivo del trust
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25964, depositata ieri, ha ribadito un noto ma rilevante principio in tema di azione revocatoria, con riferimento a un caso in cui i creditori di una società e dei suoi fideiussori proponevano l’azione ex art. 2901 c.c. relativamente all’atto istitutivo di un trust in cui i debitori facevano confluire i propri beni.
Gli stessi debitori opponevano il fatto che la costituzione del trust non avesse nessuna potenzialità dannosa, derivando il pregiudizio alle ragioni dei creditori solo dal trasferimento dei beni al trustee.
La Cassazione, rigettando il ricorso, ha affermato che, sebbene l’atto istitutivo del trust e quello di trasferimento dei beni al trustee siano giuridicamente distinti in linea teorica, l’azione revocatoria può essere proposta non solo nei confronti dell’atto di dotazione, ma anche verso l’atto istitutivo, posto che, pur trattandosi di atti diversi, essi sono strettamente connessi e sono entrambi finalizzati alla segregazione patrimoniale dei beni conferiti.
In termini analoghi si erano già espresse, tra le altre, le decisioni della Corte nn. 10498/2019 e 13883/2020.
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