Rimborso IVA alla società svizzera in mancanza di operazioni in Italia
Con la sentenza n. 25967, depositata ieri, la Cassazione ha esaminato le condizioni relative al diritto per una società svizzera di ottenere il rimborso dell’IVA in Italia, essendo determinante il non aver effettuato operazioni rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato.
Il diniego, da parte del Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, avveniva in ragione del fatto che la società non residente avrebbe operato in Italia effettuando due cessioni rilevanti ai fini del tributo, elemento che osterebbe al rimborso di cui all’art. 38-ter del DPR 633/72.
Esaminando in modo più ampio la fattispecie, risultava che una società italiana aveva effettuato una cessione nei confronti della società svizzera consegnando la merce a un terzo soggetto in Germania (dunque, nel territorio dell’Ue).
La cessione effettuata dalla società italiana, per la quale quella svizzera domandava il rimborso all’Ufficio, configura un’operazione soggetta ad IVA in Italia.
Non vi sono, infatti, i requisiti né per qualificarla come cessione all’esportazione (perché i beni non sono usciti dal territorio dell’Ue, viaggiando dall’Italia alla Germania) né per qualificarla come cessione intracomunitaria (essendo l’acquirente un soggetto privo di un codice identificativo IVA comunitario).
Ai fini del rimborso, la Cassazione osserva che:
- in linea di principio, potrebbe essere riconosciuto il diritto al rimborso per la società estera, anche in assenza della nomina di un rappresentante fiscale in Italia (cfr. Cass. n. 21411/2017), avvalendosi della procedura di cui all’art. 38-ter del DPR 633/72, al ricorrere delle condizioni di reciprocità tra i due Stati coinvolti;
- sussisterebbero le predette condizioni tra Italia e Svizzera, per effetto del tenore degli artt. 151 e 152 dell’ordinanza svizzera sull’IVA, sostanzialmente analogo a quello contenuto nel DPR 633/72;
- risulta determinante l’assenza di operazioni rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato, nel periodo di riferimento.
Il rimborso, nel caso di specie, non poteva essere negato, poiché l’Agenzia delle Entrate non aveva dimostrato l’effettuazione di operazioni in Italia da parte della società svizzera.
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