I tre anni per accertare i benefici prima casa in costruzione partono dall’accatastamento
L’Agenzia delle Entrate, invece, sosteneva di avere a disposizione tre + tre anni
Nell’ordinanza n. 27528/2023, la Cassazione ha affermato che, in caso di acquisto di immobile in corso di costruzione con le agevolazioni prima casa, il termine triennale a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per accertare la mancanza delle condizioni agevolative decorre dall’accatastamento. In quel momento, infatti, l’Agenzia è in condizioni di verificare in concreto le caratteristiche del bene che consentono di accedere al beneficio.
Si ricorda che l’applicabilità, agli immobili in corso di costruzione, dell’agevolazione “prima casa”, di cui alla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, è normativamente riconosciuta, per gli atti imponibili a IVA, dal n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72,
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