Postergazione dei finanziamenti soci solo se la società era e continua a essere in crisi
Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 5537/2023, alla luce di alcuni suoi precedenti, ha ribadito una serie di principi.
In primo luogo, l’art. 2467 c.c. formalizza la fattispecie dei “finanziamenti dei soci” nella forma più estesa possibile (“in qualsiasi forma effettuati”), così da includervi qualunque posizione giuridica soggettiva qualificabile come “diritto di credito” nei confronti della società, indipendentemente dallo schema giuridico utilizzato per l’effettuazione del finanziamento e purché si tratti di un atto o di un comportamento volontario del socio (cfr. Trib. Milano n. 11243/2016).
Inoltre, l’applicazione della postergazione è circoscritta alle sole ipotesi di finanziamenti realizzati nelle circostanze anomale postulate dal secondo comma della norma e, di conseguenza, non si estende ai finanziamenti dei soci concessi in condizioni fisiologiche (cfr. Trib. Milano n. 11243/2016).
Infine, tale postergazione del credito vantato dal socio nei confronti della società (applicabile anche al di fuori di una fase di formale liquidazione) costituisce una specifica eccezione in senso stretto che la società è onerata di opporre al socio che richiede la restituzione provando non solo l’esistenza di “un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto” (e, quindi, di “una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”) al momento in cui il socio effettuò il finanziamento, ma altresì la persistenza di tale stato di crisi economico-finanziaria della società al momento in cui il socio abbia chiesto il rimborso del finanziamento (cfr. Trib. Milano n. 7265/2016).
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