Se dopo la sospensione del RdC si matura il requisito mancante occorre una nuova domanda
L’INPS, con il messaggio n. 3510, pubblicato ieri, è intervenuto sulla gestione delle prestazioni del reddito di cittadinanza (RdC) sospese, dallo scorso luglio, per completata fruizione delle 7 mensilità previste per l’anno 2023 in mancanza dei requisiti ex art. 13 comma 5 del DL 48/2023.
Infatti, per poter proseguire a fruire della misura, senza incorrere in ipotesi di sospensione, i nuclei familiari devono avere al loro interno uno dei seguenti componenti:
- persone con disabilità (ai sensi del DPCM 159/2013);
- minorenni;
- persone con almeno 60 anni di età;
- percettori presi in carico dai servizi sociali poiché non attivabili al lavoro (comunicati tramite la piattaforma GePI entro il 31 ottobre 2023).
È tuttavia prevista la prosecuzione dell’erogazione automatica della misura, senza soluzione di continuità, in caso di maturazione del requisito anagrafico richiesto prima delle 7 mensilità o nel mese successivo e, altresì, per la nascita di un figlio o in presenza di una nuova disabilità accertata, se la nuova DSU è presentata entro il settimo mese di fruizione del RdC o in quello successivo.
Invece, se il requisito matura dopo il primo mese di sospensione o la DSU è presentata successivamente all’intervenuta sospensione, occorre una nuova domanda di RdC, la cui erogazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione.
Qualora, poi, siano segnalate disabilità erroneamente non indicate in DSU e risultino verificate dalle Strutture territoriali competenti, sarà possibile presentare la DSU di rettifica retrodatata alla data di effettiva rilevazione della disabilità.
In caso di prestazione di RdC in pagamento la cui erogazione è prevista oltre le 7 mensilità, ove sia accertata la perdita del requisito per la sua prosecuzione, il nucleo familiare cesserà di fruirne entro la settima mensilità o, se superata, dalla mensilità di fruizione in cui si è verificato l’evento.
È confermata, fino alla mensilità di novembre 2023, l’ipotesi di ripresa dell’erogazione della prestazione se, entro il 31 ottobre, tramite la piattaforma GePI, sarà comunicata all’INPS la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali.
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