Accordi di ristrutturazione con transazione limitata
Aumentano le condizioni per il cram down con imposizione di percentuali minime di legge
L’art. 63 del DLgs. 14/2019 (CCII) consente al debitore, in forza della transazione fiscale e contributiva nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti (AdR), di proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate; Agenzia del Demanio; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Agenzia delle Entrate - Riscossione) e dei contributi amministrati dagli enti previdenziali ed assistenziali (INPS e INAIL).
Nell’originaria formulazione dell’art. 63 comma 2-bis del CCII era prevista, in assenza di adesione da parte dei suddetti creditori pubblici, la possibilità di intervento del tribunale per un’omologazione forzata dell’accordo di ristrutturazione, ossia per il c.d. cram down (che letteralmente
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