Termine mobile per inviare all’ENEA la comunicazione ai fini ecobonus
Per individuare il dies a quo rileva il contesto edilizio degli interventi di efficienza energetica
Dopo la sentenza n. 34151/2022 della Cassazione, che ha avvalorato la tesi dell’Agenzia delle Entrate circa la natura decadenziale (ai fini ecobonus, ma evidentemente anche superbonus) dell’omessa trasmissione telematica all’ENEA della dovuta documentazione entro 90 giorni dalla fine dei lavori, diventa ancor più delicata di prima la questione dell’esatta individuazione del dies a quo per il computo dei 90 giorni.
In assenza di specificazioni a livello normativo, giova anzitutto ricordare che la ris. Agenzia delle Entrate n. 244/2007 aveva chiarito che il dies a quo “debba essere rilevato nel giorno del c.d. «collaudo» dei lavori, a nulla rilevando il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamenti” (nello stesso senso, le circ. Agenzia delle Entrate
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