Dal CNDCEC chiarimenti sulla cancellazione dal registro del tirocinio
Con il Pronto Ordini n. 97/2023 il CNDCEC ha chiarito che un Ordine può valutare in autonomia se procedere alla cancellazione dal registro del tirocinante che, abilitatosi all’esercizio della professione, chieda l’iscrizione nell’albo prima che siano trascorsi i cinque anni dal compimento del tirocinio.
Come sottolineato dal quesito, l’art. 6 comma 12 del DPR 137/2012 stabilisce che il Consiglio dell’Ordine in cui è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato, che perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il Consiglio territoriale provvede a cancellare il soggetto dal registro dei praticanti. In virtù di questa disposizione, il dubbio riguarda la legittimità o meno di procedere alla cancellazione d’ufficio del praticante dal registro prima dei prescritti cinque anni nel caso in cui sia disposta l’iscrizione nell’albo professionale tenuto dallo stesso Ordine presso cui è stato effettuato il tirocinio.
Il Consiglio nazionale osserva che l’art. 6 comma 12 stabilisce la perdita di efficacia del tirocinio trascorsi cinque anni dalla data del suo compimento senza che sia stato superato l’esame di Stato. Anche se la lettera della norma parla di perdita di efficacia del certificato, ciò che è soggetto a scadenza è in realtà il tirocinio, come si legge nella Relazione illustrativa al DPR 137/2012 (“... stabilisce, infine, l’inefficacia del periodo di formazione svolto nel caso in cui l’esame di Stato non venga superato nei cinque anni successivi alla chiusura del periodo”). Ciò significa che, trascorsi cinque anni dal suo compimento senza il superamento dell’esame di abilitazione, il tirocinante dovrà compiere ex novo il tirocinio.
Pur ribadendo che la norma collega la cancellazione dal registro alla perdita di efficacia del certificato (rectius del tirocinio) sembrando avere la finalità di mantenere, per così dire, traccia dei tirocini ancora in corso di validità, nel caso esaminato e dato che la tenuta del registro assume una rilevanza unicamente “interna”, non essendo quello del tirocinio un registro pubblico, il CNDCEC ritiene che l’Ordine possa valutare in autonomia se procedere alla cancellazione del tirocinante che, abilitatosi all’esercizio della professione, chieda l’iscrizione nell’albo prima che siano trascorsi i cinque anni dal compimento del tirocinio.
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