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La mancata dichiarazione dell’informativa antimafia non preclude il finanziamento COVID

/ REDAZIONE

Mercoledì, 25 ottobre 2023

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Non commette il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p. chi omette di dichiarare la sussistenza di un’informativa antimafia in capo alla società beneficiaria dei finanziamenti COVID. Così la Cassazione, nella sentenza n. 43266 depositata ieri, annulla il sequestro finalizzato alla confisca del profitto nei confronti di una srl.

I giudici di legittimità – conformandosi alla prevalente giurisprudenza – precisano che l’informativa interdittiva antimafia non può essere considerata una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, titolo I, capo II del DLgs. 159/2011 e, pertanto, in tali casi non si applica la preclusione di ottenere contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni prevista dall’art. 67 del medesimo DLgs. 159/2011.

Tale provvedimento, infatti, determina una particolare forma di incapacità giuridica e dunque la incapacità del soggetto (persona fisica o giuridica) ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinano rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione; ma si tratta di una incapacità parziale, temporanea e limitata a determinati rapporti previsti dalla legge.


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