Lo slittamento non modifica il codice tributo dell’imposta di bollo
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri l’aggiornamento al mese di ottobre 2023 della Guida all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, che era stata rivista, da ultimo, nello scorso mese di marzo.
Nel documento è presente una indicazione che riguarda i soggetti i quali possono beneficiare dello slittamento del versamento, con riferimento ai primi due trimestri dell’anno, qualora l’importo del tributo da versare non superi una specifica soglia.
L’art. 17 comma 1-bis del DL 26 ottobre 2019 n. 124 ha, infatti, previsto che, in un’ottica di semplificazione e riduzione degli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo possa essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
- per il primo trimestre, “nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento” (30 settembre), se l’ammontare dell’imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo trimestre solare dell’anno risulta inferiore a 5.000 euro;
- per il primo e secondo trimestre, “nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento” (30 novembre), nell’ipotesi in cui l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre solare dell’anno sia complessivamente inferiore a 5.000 euro.
Nella Guida aggiornata, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che i codici tributo da utilizzare per il versamento dell’ammontare dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre “sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta”, ovvero 2521 per il primo trimestre e/o 2522 per il secondo trimestre.
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