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Per gli assegni l’autorizzazione della banca rileva al momento dell’incasso

/ REDAZIONE

Venerdì, 3 novembre 2023

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La Cassazione, nella sentenza n. 30374, depositata ieri, ha stabilito che colui che emette un assegno bancario privo della data di emissione e con data postergata, valevole come promessa di pagamento, si assume la responsabilità della eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell’assegno bancario e risponde dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 1 della L. 386/90, come sostituito dall’art. 28 del DLgs. 507/99, se, al momento della presentazione del titolo all’incasso, non vi sia l’autorizzazione a emetterlo.
Si ricorda, infatti, che la citata disposizione normativa punisce con sanzione amministrativa chiunque emetta un assegno bancario o postale senza l’autorizzazione del trattario.

L’illecito amministrativo si consuma nelle ipotesi in cui chiunque emetta un assegno (bancario e postale) non disponga dell’autorizzazione della banca quando viene portato all’incasso; tale presupposto si verifica anche nelle ipotesi in cui l’autorizzazione – dapprima esistente sulla base di una convenzione stipulata tra il cliente ed il trattario – venga revocata.

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