Per gli assegni l’autorizzazione della banca rileva al momento dell’incasso
La Cassazione, nella sentenza n. 30374, depositata ieri, ha stabilito che colui che emette un assegno bancario privo della data di emissione e con data postergata, valevole come promessa di pagamento, si assume la responsabilità della eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell’assegno bancario e risponde dell’illecito amministrativo previsto dall’art. 1 della L. 386/90, come sostituito dall’art. 28 del DLgs. 507/99, se, al momento della presentazione del titolo all’incasso, non vi sia l’autorizzazione a emetterlo.
Si ricorda, infatti, che la citata disposizione normativa punisce con sanzione amministrativa chiunque emetta un assegno bancario o postale senza l’autorizzazione del trattario.
L’illecito amministrativo si consuma nelle ipotesi in cui chiunque emetta un assegno (bancario e postale) non disponga dell’autorizzazione della banca quando viene portato all’incasso; tale presupposto si verifica anche nelle ipotesi in cui l’autorizzazione – dapprima esistente sulla base di una convenzione stipulata tra il cliente ed il trattario – venga revocata.
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