Nuovi codici tributo per le somme dovute dopo i controlli automatizzati delle dichiarazioni
Per consentire il versamento, con le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 9 luglio 1997 n. 241, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73, l’Agenzia delle Entrate, con la ris. n. 60 di ieri, ha istituito i codici tributo da “936G” a “931H”, riportati in una tabella.
Questi codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/1973, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.
Per agevolare i contribuenti a individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), sono riportati i codici tributo già istituiti (seconda colonna), utilizzati per il versamento spontaneo.
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