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L’imposta di registro sull’atto enunciato è indipendente dall’esecutività del decreto ingiuntivo

/ REDAZIONE

Venerdì, 10 novembre 2023

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Con la sentenza n. 31177 pubblicata ieri, la Cassazione ha affermato che la disposizione (nella specie un contratto di fideiussione) enunciata in un provvedimento giudiziario (nel caso in esame un decreto ingiuntivo) dev’essere autonomamente valutata ai fini dell’imposta di registro e assoggettata a tassazione, secondo i principi di cui all’art. 22 del DPR 131/1986, indipendentemente dalla esecutività o meno del provvedimento che la enuncia, essendo sufficiente e necessario che l’atto dell’autorità giudiziaria sia stato sottoposto a registrazione.

L’imposizione tributaria gravante sull’atto enunciato è, pertanto, destinata a una vita del tutto autonoma rispetto alle sorti del decreto ingiuntivo enunciante, tanto da garantirsi la sopravvivenza anche nel caso di caducazione di questo.
La conclusione illustrata si fonda sul rilievo che l’esecutività del decreto ingiuntivo è prescritta dall’art. 37 del DPR 131/1986 con precipuo riferimento alle condizioni di assoggettamento del provvedimento giudiziale all’imposta proporzionale di registro.

Per converso, l’art. 22 del DPR 131/1986 si limita a stabilire, con funzione antielusiva, che l’enunciazione delle disposizioni contenute in atti scritti o in contratti verbali posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto enunciante dà origine alla pretesa impositiva anche sugli atti enunciati, precisando che se l’enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell’autorità giudiziaria indicati dall’art. 37 del DPR 131/1986, l’imposta si applica sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita.

Viene, dunque, conclusivamente enucleato il principio di diritto in base al quale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 22 del DPR 131/1986, l’atto enunciato è soggetto alla relativa imposta di registro indipendentemente dalla esecutività o meno del decreto ingiuntivo, in quanto questo, anche in caso di revoca, conserva comunque la sua natura di provvedimento (giudiziario) enunciante.

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