Gli atti dell’amministratore interdetto sono nulli e costituiscono reato
La Cassazione, nella sentenza n. 46787/2023, ha stabilito che è contra legem l’interpretazione secondo la quale la pena accessoria ex art. 32-bis c.p. (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) non sarebbe “una pena in senso proprio”, in quanto non tiene conto del fatto che l’art. 20 c.p. la denomina “pena” e che la faccia conseguire di diritto alla condanna, come effetto penale di essa.
Rileva, quindi, rispetto alla fattispecie di cui all’art. 389 c.p., la cui finalità è quella di rafforzare il soddisfacimento della pretesa punitiva derivante dalla violazione delle pene accessorie volte a evitare la permanenza dell’autore del reato nel contesto sociale, professionale o relazionale in cui il delitto è stato commesso. L’art. 32-bis c.p., in particolare, comporta per l’autore la perdita temporanea della capacità di esercitare uffici direttivi o di rappresentanza delle persone giuridiche e delle imprese, nell’intento di:
- colpire più severamente i reati commessi utilizzando una posizione giuridica qualificata da specifici poteri o doveri;
- allontanare il condannato dalle mansioni nell’esercizio delle quali ha commesso il delitto.
Di conseguenza, l’eventuale violazione del divieto, per l’intero periodo di sua applicazione, produce due effetti:
- sotto il profilo civilistico, la nullità degli atti posti comunque in essere, perché contrari a norme imperative ai sensi dell’art. 1418 comma 1 c.c.;
- sotto il profilo penalistico, la commissione del delitto di cui all’art. 389 c.p.
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