Manleva della società cancellata irrilevante per il socio
La Cassazione, nell’ordinanza n. 32729, depositata ieri, ha stabilito che, in caso di creditore non soddisfatto di una società di capitali cancellata dal Registro delle imprese, il socio può essere obbligato a rispondere verso di esso solo ove quest’ultimo provi l’avvenuta distribuzione dell’attivo e la conseguente riscossione di una quota da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione, incombendo, di converso, sul socio convenuto in giudizio l’onere della prova di aver effettivamente utilizzato le somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione per il pagamento dei debiti della società.
Inoltre, in mancanza di prova di riscossione di alcunché in base al bilancio finale di liquidazione, non è possibile agire contro il socio unico di una società estinta per il diritto di credito di questa, non compreso nel bilancio finale di liquidazione, rappresentato dalla presenza di una manleva verso un suo fornitore/installatore Ciò in quanto la manleva rappresenta un posterius rispetto alla condanna risarcitoria della società; sicché la mancata successione del socio nel debito sociale esclude anche il subentro dello stesso nel diritto di manleva.
Infatti, la copertura della garanzia avrebbe presupposto la successione del socio unico nel debito sociale. Ma tale circostanza è esclusa dall’assenza di riscossione di somme di denaro o di assegnazione di beni sociali in favore del socio, con la conseguenza che, venuto meno il debito principale – nel quale non è succeduto il socio – è altresì esclusa l’operatività della manleva.
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