Remissione per tardiva asseverazione del sismabonus acquisti con sanzione unica
Con la risposta n. 467 di ieri, 24 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti in materia di c.d. “sismabonus acquisti” ex art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013, soffermandosi in particolare sulle modalità di perfezionamento della remissione in bonis prevista dall’art. 2-ter comma 1 lett. c) del DL 11/2023 per il deposito tardivo dell’asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico (allegato B del DM 58/2017).
Il documento di prassi ribadisce che è possibile avvalersi della remissione in bonis se il deposito dell’asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico, nonché il versamento della sanzione pari a 250 euro ex art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97, vengono effettuati:
- in caso di fruizione diretta della detrazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la prima quota della detrazione;
- in caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, prima della comunicazione di opzione.
Peraltro, l’Amministrazione finanziaria precisa che è comunque corretto e conforme a buona prassi anticipare il versamento della predetta sanzione provvedendovi, ove anteriore alla dichiarazione, entro la data del contratto definitivo di compravendita o (in caso di pluralità di immobili da alienare) del primo rogito.
Il versamento della sanzione pari a 250 euro è a carico dell’impresa di costruzione o ristrutturazione, in quanto soggetto su cui grava l’obbligo di presentare l’asseverazione “preventiva”. Tale impresa dovrà poi consegnare all’acquirente dell’unità immobiliare copia della quietanza di versamento della sanzione. Poiché detta asseverazione è unica e riguarda l’intero edificio oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico mediante demolizione e ricostruzione, unica è pertanto la sanzione da versare per la remissione in bonis.
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