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Remissione per tardiva asseverazione del sismabonus acquisti con sanzione unica

/ REDAZIONE

Sabato, 25 novembre 2023

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Con la risposta n. 467 di ieri, 24 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti in materia di c.d. “sismabonus acquisti” ex art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013, soffermandosi in particolare sulle modalità di perfezionamento della remissione in bonis prevista dall’art. 2-ter comma 1 lett. c) del DL 11/2023 per il deposito tardivo dell’asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico (allegato B del DM 58/2017).

Il documento di prassi ribadisce che è possibile avvalersi della remissione in bonis se il deposito dell’asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico, nonché il versamento della sanzione pari a 250 euro ex art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97, vengono effettuati:
- in caso di fruizione diretta della detrazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la prima quota della detrazione;
- in caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, prima della comunicazione di opzione.

Peraltro, l’Amministrazione finanziaria precisa che è comunque corretto e conforme a buona prassi anticipare il versamento della predetta sanzione provvedendovi, ove anteriore alla dichiarazione, entro la data del contratto definitivo di compravendita o (in caso di pluralità di immobili da alienare) del primo rogito.

Il versamento della sanzione pari a 250 euro è a carico dell’impresa di costruzione o ristrutturazione, in quanto soggetto su cui grava l’obbligo di presentare l’asseverazione “preventiva”. Tale impresa dovrà poi consegnare all’acquirente dell’unità immobiliare copia della quietanza di versamento della sanzione. Poiché detta asseverazione è unica e riguarda l’intero edificio oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico mediante demolizione e ricostruzione, unica è pertanto la sanzione da versare per la remissione in bonis.

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