Applicabile la cooptazione alle associazioni del Terzo settore
Secondo il Notariato, il principio di democraticità non viene leso
Con lo Studio n. 15-2022/CTS il Consiglio nazionale del Notariato prende posizione in merito all’applicabilità dell’istituto della cooptazione alle associazioni del Terzo settore.
La tematica era stata affrontata dal Ministero del Lavoro che, con la nota n. 18244/2021, aveva escluso l’applicabilità di tale istituto alle associazioni ETS; il Notariato, dopo aver analizzato la disciplina vigente, attraverso l’esame delle disposizioni del codice civile e del CTS, arriva a sostenere la tesi opposta.
L’art. 2386 c.c., rubricato “Sostituzione degli amministratori”, si applica alle società di capitali e prevede che qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, i rimanenti provvedono alla loro sostituzione, con deliberazione
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