Risarcimento dell’impresa appaltatrice se il superbonus è perso per lavori non eseguiti
Per la somma dovuta al committente si deve considerare che l’agevolazione è ancora accessibile, sebbene in misura ridotta
Un’altra decisione di merito si è pronunciata recentemente sulle possibili conseguenze che possono derivare all’impresa appaltatrice nel caso in cui non concluda, o addirittura non inizi, gli interventi per i quali il committente avrebbe avuto diritto ad un bonus edilizio, nella specie il superbonus (sul bonus facciate si era espresso il Tribunale di Torino 2 ottobre 2023 n. 3756, si veda “L’impresa che non esegue i lavori per il bonus facciate restituisce le somme ricevute” del 7 novembre 2023).
Il Tribunale di Frosinone, con la decisione del 2 novembre 2023 n. 1080, è andato oltre quella pronuncia, riconoscendo al committente non solo il diritto alla restituzione degli acconti già versati, ma anche una somma a titolo di risarcimento del danno per non avere potuto
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