La ritenzione privilegiata agevola il creditore
Nella liquidazione giudiziale il legame di fatto e di diritto su un bene mobile evita il concorso sostanziale
Dall’apertura della liquidazione giudiziale sussiste il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali sui beni acquisiti dalla procedura. Tale divieto va posto in stretta correlazione con le regole del concorso formale e sostanziale, che impongono a chiunque vanti una pretesa nei confronti della procedura di sottoporsi all’accertamento del passivo e di partecipare con i creditori concorrenti alle ripartizioni dell’attivo.
Una deroga ai suddetti principi è rappresentata dall’art. 152 del DLgs. 14/2019 (CCII) in favore dei creditori con pegno o assistiti da privilegi possessuali ex artt. 2756 (privilegi per prestazioni e spese relative alla conservazione /custodia e al miglioramento di beni mobili) e 2761 (privilegi del vettore, ...
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