Valido il bilancio approvato in ritardo
Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 3312/2023, ha ribadito che la violazione del termine di approvazione del bilancio d’esercizio – nel caso di specie disatteso per meno di un mese – non determina l’invalidità (né nella forma della nullità, né in quella meno grave dell’annullabilità) della delibera, bensì la sua mera irregolarità (cfr. Cass. n. 7623/1997), suscettibile di censura in un’eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
Il bilancio, infatti, è un atto fondamentale per la società che, anche se in ritardo, va portato all’esame dei soci in assemblea.
Non può, quindi, ritenersi invalida la delibera di approvazione del bilancio solo per il fatto del ritardo nella convocazione dell’assemblea.
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