Il patronato che non esegue l’incarico diligentemente risarcisce il lavoratore
Per il riparto dell’onere probatorio valgono le regole vigenti in materia di responsabilità contrattuale
La diligenza degli istituti di patronato, nello svolgimento dell’incarico ricevuto dal lavoratore, deve essere valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata ai sensi dell’art. 1176 secondo comma c.c.
È quanto chiarito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 34475 depositata ieri, 11 dicembre 2023, in cui si evidenzia come gli istituti di patronato, per effetto del mandato conferito loro, assumono verso i propri assistiti una responsabilità di tipo contrattuale.
La Suprema Corte lo ha affermato in applicazione, oltre che delle disposizioni contenute nel codice civile, anche in virtù della specifica disciplina contenuta nella L. 152/2001 per gli istituti di patronato e assistenza sociale. All’art. 7 di tale legge viene infatti previsto che i suddetti istituti ...
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