Tardiva garanzia per le compensazioni infragruppo nel ravvedimento speciale
La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 475 di ieri ha specificato che la sanzione prevista dall’art. 13 comma 6 del DLgs. 471/97, sulla omessa/tardiva garanzia prestata dalla controllante per le compensazioni dei crediti di imposta, rientra nel ravvedimento speciale.
È quindi possibile pagare gli interessi legali, la sanzione ridotta a 1/18 presentando tardivamente la garanzia.
Si ricorda che per effetto dell’art. 3-bis del DL 132/2023 (conv. L. 170/2023), i contribuenti che, entro il 30 settembre 2023, non hanno perfezionato il ravvedimento operoso speciale possono farlo entro il 20 dicembre 2023, pagando tutte le somme in unica soluzione e rimuovendo la violazione.
Non è però ammessa la dilazione nelle 8 rate.
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