Studio responsabile per il rigetto della domanda di contributi anche se il bando non è specifico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 34454 depositata ieri, 11 dicembre 2023, ha deciso un caso relativo alla responsabilità professionale di uno studio di consulenza per il rigetto della domanda di contributi ex legge 25 febbraio 1992 n. 215 sull’imprenditoria femminile (della cui presentazione era stato incaricato) a causa dell’incompletezza della documentazione allegata.
Secondo l’attrice, lo studio non aveva adeguatamente esaminato la circolare ministeriale da cui emergevano le caratteristiche specifiche della documentazione richiesta; né poteva il rigetto addebitarsi alla condotta inerte della cliente (che non aveva promosso le opportune iniziative giudiziali volte a sovvertire l’esito della domanda).
In primo e in secondo grado, le domande della cliente erano respinte, in quanto non era provato alcun errore professionale imputabile allo studio, posto che, nella circolare, non si faceva riferimento ad alcun documento in particolare; inoltre, il professionista aveva dimostrato diligenza considerato che, prima della presentazione della domanda, aveva consultato una commercialista e, dopo il rigetto, si era proposto per predisporre un ricorso avverso il provvedimento.
La Cassazione ha accolto il ricorso della cliente.
In primo luogo, in considerazione della specifica natura dell’attività esercitata, la diligenza richiesta allo studio avrebbe dovuto essere valutata ai sensi dell’art. 1176 comma 2 c.c., con conseguente riconoscimento della responsabilità professionale, posto che lo studio non aveva allegato alla richiesta un documento che provasse la corrispondenza dell’immobile ai vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso.
In secondo luogo, la Corte ha ricordato che il dovere di correttezza, che l’art. 1227 c.c. pone a carico del danneggiato, presuppone l’avvenuto adempimento contrattuale; pertanto, a fronte dell’altrui inadempimento, non sussiste l’obbligo di iniziare un’azione giudiziaria a carico del soggetto adempiente.
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