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Al socio professionista è preclusa la partecipazione a più STP

/ REDAZIONE

Venerdì, 15 dicembre 2023

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Con il Pronto Ordini n. 128/2023, il CNDCEC, confermando il P.O. n. 16/2022 (si veda “Partecipazione dell’associazione professionale a una STP dubbia” del 7 gennaio), ha chiarito che che l’art. 10 comma 6 della L. 183/2011 stabilisce che la partecipazione a una STP è incompatibile con la partecipazione ad altra STP; l’art. 6 comma 1 del DM 34/2013 precisa che l’incompatibilità sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata dell’iscrizione della società all’Ordine di appartenenza.

Da ciò discenderebbero, secondo il Consiglio nazionale, le seguenti considerazioni: al socio professionista è preclusa la partecipazione a più STP mentre, in assenza di ulteriori divieti espressi, allo stesso sembrerebbe consentito svolgere contemporaneamente l’attività professionale, anche in forma individuale o associata; ciò posto, ne consegue che il socio professionista di una STP può partecipare a una associazione professionale.

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