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Inammissibile la legittimità costituzionale sull’onere fiscale minimo legato al «PMP-sigarette»

/ REDAZIONE

Venerdì, 15 dicembre 2023

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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 220 di ieri, ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 39-octies commi 1-8 del DLgs. 504/95 (come modificato dall’art. 1 comma 122 della L. 197/2022), sollevata dal TAR del Lazio con ordinanza n. 110/2023.
La sospetta illegittimità costituzionale, secondo quanto riportato dal giudice rimettente, deriva dal fatto che, a seguito delle modifiche da ultimo introdotte nel summenzionato art. 39-octies, la determinazione dell’onere fiscale minimo (OFM) viene ancorata, per la percentuale stabilita per il triennio 2023-2025, alla variazione della componente del PMP-sigarette (prezzo medio ponderato) data dal rapporto tra il valore totale e la quantità totale delle sigarette immesse in consumo nell’anno solare precedente.

In applicazione del suddetto meccanismo di calcolo, i produttori che offrono sigarette a un prezzo più elevato e realizzano un maggior fatturato sono in grado di modificare la soglia dell’onere fiscale minimo aumentando il prezzo di vendita.
Tale politica, adottata dai grandi operatori, determina, conseguentemente, un aumento del carico fiscale che i piccoli operatori sono tenuti a sopportare.

La Consulta ritiene inammissibile la questione sollevata poiché il TAR del Lazio avrebbe omesso di considerare l’intero quadro normativo di riferimento, compromettendo irrimediabilmente l’iter logico seguito.
Nello specifico, il giudice rimettente non avrebbe preso in considerazione numerose disposizioni della direttiva 2011/64/Ue, tra cui l’art. 8 par. 4, a tenore del quale “dal 1° gennaio 2014 l’elemento specifico dell’accisa sulle sigarette non può essere inferiore al 7,5% e non può essere superiore al 76,5% dell’importo dell’onere fiscale totale derivante dall’aggregazione dei seguenti elementi: a) l’accisa specifica; b) l’accisa ad valorem e l’IVA applicabile al prezzo medio ponderato di vendita al minuto”.
A seguito, pertanto, delle omissioni presenti della ricostruzione del quadro normativo di riferimento, la Corte Costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale.

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