Domanda anticipata prorogabile in pendenza di istanza per la liquidazione giudiziale
Nella concessione dell’ulteriore termine per giustificati motivi vanno individuati due scenari
L’art. 44 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi, CCII) governa la possibilità del debitore di regolazione pattizia della crisi o dell’insolvenza mediante presentazione di domanda (definita “anticipata” o “con riserva” o “in bianco” o “prenotativa”), riservandosi il deposito di proposta e piano oppure di accordi.
Quindi, come accadeva nell’art. 161 comma 6 del RD 267/42, le disposizioni evidenziano la distinzione fra domanda, proposta e piano, ovvero tra ciò che attiene il processo (la domanda al tribunale), il contenuto negoziale/oggetto dell’accordo (la proposta ai creditori) e il mezzo di attuazione (il piano), inteso come modalità, con verosimile prognosi di successo, tramite cui si ritiene di poter realizzare la proposta.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41