La presunta condotta frodatoria di un familiare non blocca il concordato minore
Esaminato il tema della valutazione sulla natura decettiva o distrattiva delle condotte ostative all’omologazione poste in essere dal debitore
Una procedura di concordato minore – si ritiene, anche se non indicato espressamente nel provvedimento, presentata nella forma liquidatoria ex art. 74 comma 2 DLgs. 14/2019, recante il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII) – definita dal Tribunale di Rimini con la sentenza di omologa n. 85 del 30 novembre 2023, consente di approfondire la tematica relativa alla valutazione sulla natura decettiva o distrattiva delle condotte ostative all’omologazione poste in essere dal debitore.
La vicenda trae origine da due coniugi, i quali hanno domandato l’apertura di una procedura di concordato minore ex artt. 74 ss. del CCII, nella propria qualità di ex soci, limitatamente responsabili, ma prestatori di garanzie, di una società a responsabilità limitata, che, a sua volta,
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