L’incentivo alternativo a «Quota 103» abbatte anche la contribuzione aggiuntiva
Con il messaggio n. 4558, pubblicato ieri, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla gestione dell’incentivo di cui all’art. 1 comma 286 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), riconosciuto ai lavoratori che, pur avendo maturato entro quest’anno i requisiti per accedervi, decidono di rinunciare alla pensione anticipata flessibile (c.d. “Quota 103”).
Sul punto, si ricorda che tale disposizione riconosce ai predetti lavoratori la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi IVS a proprio carico e, con l’esercizio di tale facoltà, viene altresì meno ogni obbligo per il datore di lavoro di versare la quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore, dalla prima decorrenza utile per il trattamento di “Quota 103” fino al conseguimento di una pensione diretta o del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Facendo seguito a quanto già illustrato con la circ. n. 82/2023, si precisa che l’incentivo parola riguarda le quote dei contributi relativi all’Assicurazione generale obbligatoria per l’IVS dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Pertanto, chiarisce l’INPS, la misura in argomento comporta un abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore, compreso l’eventuale contributo aggiuntivo ex art. 3-ter del DL 384/92, determinato da un’aliquota aggiuntiva – sempre a carico del lavoratore – nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Con l’occasione, nel messaggio in parola vengono poi fornite le apposite istruzioni per gestire la predetta contribuzione aggiuntiva nella predisposizione dei flussi UniEmens.
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