Nel realizzo controllato anche i diritti di voto spettanti alle società controllate
Dovrebbero rilevare solo le partecipazioni indirette detenute tramite società controllate di diritto dalla conferitaria
Ai sensi dell’art. 177 comma 2 del TUIR, il regime di realizzo controllato trova applicazione alle operazioni di conferimento di partecipazioni mediante le quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 1 c.c. ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.
La norma richiama espressamente il c.d. controllo di diritto ex art. 2359 comma 1 n. 1 c.c. che deve essere verificato in capo alla società conferitaria la quale, pertanto, per effetto del conferimento, deve ottenere la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria della società scambiata.
Il regime di realizzo controllato risulta, quindi, applicabile nel caso in cui la società ...
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