Il contributo del socio non incide sull’utile
La Cassazione, nell’ordinanza n. 35761/2023, in relazione a una snc, ha precisato che l’utile che il socio matura in qualsiasi tipo societario di esercizio di un’attività d’impresa è diretta proiezione dell’assunzione di tale qualità e si parametra, in proporzione alla quota posseduta, all’utile maturato dalla società in base alle risultanze delle scritture contabili (rendiconto o bilancio) approvate dai soci.
In tale contesto, non vi è alcuno spazio per la rilevanza di chi, o come, tra i singoli soci, abbia contribuito alla formazione dell’utile medesimo, posto che non sussiste nel diritto societario alcun intuitus personae riferibile alla formazione dell’utile di esercizio.
Ciascun socio, quindi, ha il diritto di percepire l’utile in proporzione alla quota di partecipazione posseduta, diversamente che in altri settori del diritto, quale il diritto del lavoro, ove esiste un principio – peraltro di fonte costituzionale (art. 36) – a percepire una retribuzione parametrata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.
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