I commercialisti per la certificazione del TCF possono avvalersi dei consulenti del lavoro
Supera l’esame definitivo del Consiglio dei Ministri di ieri il decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo ai sensi dell’art. 17 della legge 9 agosto 2023 n. 111.
Il Governo, nel comunicato diffuso nella nottata di ieri, annuncia che in considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, rispetto al testo approvato in esame preliminare, sono state apportate modifiche attinenti, tra l’altro, al regolamento relativo ai compiti, agli adempimenti e ai requisiti richiesti agli avvocati e ai dottori commercialisti abilitati al rilascio della certificazione del tax control framework (TCF).
Tali professionisti, infatti, ai fini del rilascio della certificazione, potranno avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza. Resta fermo in ogni caso che il professionista indipendente abilitato al rilascio, anche in ordine alla conformità ai principi contabili, è esclusivamente quello iscritto all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Infine, è stata riformulata la disposizione relativa alla “certificazione tributaria” ex art. 36 del DLgs. 9 luglio 1997 n. 241, per i soggetti che aderiscono all’adempimento collaborativo, prevedendo che la stessa attesti la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonché l’esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con decreto del Ministro dell’Economia.
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