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Superbonus «rafforzato» per ricostruzione post sisma solo se l’immobile risulta inagibile

/ REDAZIONE

Mercoledì, 10 gennaio 2024

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Per gli interventi di ricostruzione conseguenti a eventi sismici di cui all’art. 119 comma 8-ter del DL 34/2020, il superbonus spetta in misura “rafforzata”, con aliquota pari al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Tale disposizione stabilisce infatti che “Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento”.

Con la risposta ad interpello n. 4 di ieri, 9 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il superbonus “rafforzato” ex art. 119 comma 8-ter del DL 34/2020 si applica alle spese per la ricostruzione degli edifici che al contempo risultano:
- inagibili a causa di eventi sismici verificatesi, dal 1° aprile 2009, nei Comuni dei territori dove è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- anche oggetto di erogazione dei contributi per la ricostruzione (cfr. anche ris. Agenzia delle Entrate n. 8/2022).

Pertanto, il superbonus in misura “rafforzata” non spetta per gli interventi eseguiti su edifici privi della condizione di inagibilità (come gli edifici già oggetto di un precedente intervento di ricostruzione che ha ripristinato l’agibilità).

In assenza dei requisiti per fruire del superbonus “rafforzato” sopra illustrati, il contribuente può comunque beneficiare, in presenza dei necessari presupposti, del superbonus in misura “ordinaria” ai sensi del comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020.

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