Confisca urbanistica al vaglio della Consulta
Con l’ordinanza interlocutoria 8 gennaio 2024 n. 583, le Sezioni Unite della Cassazione hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117 comma 1 Cost., nonché all’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 comma 3 della L. 47/1985 (applicabile ratione temporis nella concreta fattispecie esaminata) e dell’art. 31 comma 3 del DPR 380/2001 (non applicabile, ma di contenuto identico), nella parte in cui non prevedono – in caso di iscrizione di ipoteca giudiziale su di un terreno sul quale sia stato costruito un immobile abusivo, gratuitamente acquisito al patrimonio del Comune – la permanenza dell’ipoteca sul terreno a garanzia del creditore ipotecario.
La lettura censurata è figlia del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le norme suddette, laddove dispongono che il bene e l’area di sedime sono acquisite “di diritto” gratuitamente al patrimonio del Comune se l’autore dell’abuso non ottempera all’ordine di demolizione, nel termine di 90 giorni dall’ingiunzione, individuano un acquisto della proprietà a titolo originario che dà luogo ad una vicenda del tutto assimilabile al perimento della res, con conseguente estinzione dell’ipoteca su di essa iscritta ex art. 2878 c.c.
A detta delle Sezioni Unite, è questa l’unica possibile interpretazione degli artt. 7 comma 3 della L. 47/1985 e 31 comma 3 del DPR 380/2001, il cui dettato non lascia spazio ad un’interpretazione adeguatrice, tesa ad eliminare i fondati sospetti di incostituzionalità in relazione: al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. (per l’ordinanza in commento, è paradossale che il creditore veda cancellato il suo diritto di ipoteca senza avere alcuna responsabilità nell’abuso edilizio e nel rifiuto del debitore di procedere alla demolizione dell’immobile); all’art. 24 Cost., che conferisce rilievo costituzionale alla tutela esecutiva; agli artt. 42 e 117 comma 1 Cost., per contrarietà alla giurisprudenza della Corte EDU, ove si afferma (tra l’altro) l’assimilabilità della confisca urbanistica alle sanzioni penali e così la sua inapplicabilità senza idonee garanzie per il diritto di difesa dell’espropriato e dei terzi.
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