Dall’Agenzia nuovi chiarimenti sulla trasmissione delle spese per abbonamenti al trasporto pubblico
Con due FAQ, pubblicate ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sulla trasmissione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.
Si ricorda che il DM 29 marzo 2023 ha esteso l’ambito di applicazione della trasmissione dei dati alle spese sostenute dalle persone fisiche per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, che beneficiano della detrazione IRPEF del 19% ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. i-decies del TUIR.
Il provvedimento n. 354629/2023 ha poi stabilito le modalità tecniche di trasmissione (si veda “Spese per gli abbonamenti al trasporto pubblico nella precompilata” del 6 ottobre 2023).
Con la prima FAQ l’Amministrazione finanziaria, in risposta a un dubbio sulle aziende di trasporto che costituiscono un consorzio che si occupa, tra le altre attività, anche della rivendita di abbonamenti, ha chiarito che i consorzi incaricati della sola vendita, ma che non siano affidatari del servizio di trasporto pubblico, non hanno i requisiti soggettivi richiesti per l’invio dei dati. Il citato provv. individua infatti quali soggetti tenuti alla comunicazione dei dati esclusivamente gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico.
Se l’ente pubblico o il soggetto privato affidatario del servizio di trasporto pubblico acquisisce nel proprio sistema di database i dati relativi agli abbonamenti venduti tramite consorzio (compresa l’informazione sulla tracciabilità), provvede a effettuarne la relativa comunicazione ai fini dell’elaborazione della precompilata.
Con la seconda FAQ, l’Agenzia ha poi precisato che, per il primo periodo di sperimentalità in cui l’invio dei dati è solo facoltativo, i dati relativi ad abbonamenti nominativi mobility societari in cui il datore di lavoro acquista abbonamenti per i propri dipendenti non devono essere trasmessi. Ciò considerato che l’azienda di trasporto pubblico locale potrebbe non avere a disposizione gli elementi informativi riferiti all’importo dell’abbonamento effettivamente detraibile ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. i-decies del TUIR (importo trattenuto nell’anno dal datore di lavoro, acquirente dell’abbonamento, dalla retribuzione del proprio dipendente).
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