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Trasferimento del montante maturato per il riscatto di laurea con richiesta on line

/ REDAZIONE

Sabato, 20 gennaio 2024

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Con la circ. n. 14, pubblicata ieri, l’INPS è intervenuto in materia di riscatto dei corsi universitari di studio, rendendo nota la possibilità di presentare la richiesta on line di trasferimento, nella gestione previdenziale INPS di iscrizione, del montante maturato a seguito del versamento dell’onere di riscatto ai sensi dell’art. 2 comma 5-bis del DLgs. 184/97.

Sul punto, si ricorda che la facoltà di riscatto di laurea ex art. 2 del DLgs. 184/97 può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non hanno iniziato l’attività lavorativa. Il contributo da riscatto va versato all’INPS in apposita evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell’interessato, “presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto”.

La norma non prevede un obbligo di presentazione della domanda di trasferimento all’atto dell’iscrizione alla prima gestione previdenziale obbligatoria. L’interessato può, quindi, inoltrare la richiesta anche in un momento successivo indicando, nel caso di diverse gestioni presso le quali sia o sia stato iscritto, quella di preferenza.

Le domande telematiche devono essere presentate direttamente via web, attraverso il portale www.inps.it, oppure tramite il Contact Center Multicanale o rivolgendosi agli Istituti di Patronato.
Sul punto, l’INPS precisa che le istanze presentate in forma diversa da quella telematica non saranno procedibili e che la richiesta di trasferimento potrà essere avanzata solo dopo aver concluso il pagamento dell’importo dovuto per il riscatto.

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