È stabile organizzazione l’immobile italiano dell’autonomo non residente
Con la sentenza n. 2116/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che rappresenta stabile organizzazione l’immobile detenuto in Italia da una cittadina tedesca nel quale vengono svolte attività con finalità psicopedagogiche a favore di persone disagiate, regolarmente retribuite da una società anch’essa tedesca.
Nel caso in esame sono stati rinvenuti i tratti tipici della stabile organizzazione così come enucleati dall’art. 162 del TUIR e dall’art. 5 del modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni, tra cui in particolare:
- il carattere fisso della sede di affari e il fatto che essa sia utilizzata dalla persona in modo permanente;
- l’idoneità della sede fissa di affari a produrre reddito in modo autonomo rispetto alla casa madre;
- la disponibilità della sede fissa di affari in capo al soggetto non residente.
Il reddito generato dalla stabile organizzazione è stato, quindi, assoggettato a tassazione a norma dell’art. 14 della Convenzione Italia-Germania, trattandosi di attività ricondotte tra quelle di lavoro autonomo. A questi fini, la nozione di “base fissa” è esattamente sovrapponibile a quella di stabile organizzazione prevista dall’art. 5 del Trattato tra i due Stati.
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