Liquidazione giudiziale della società anche su richiesta dei sindaci, ma con cautela
La domanda deve essere preceduta dal tentativo di utilizzare una serie di diverse procedure attraverso le quali provare a ricomporre la crisi
Anche il Collegio sindacale potrà richiedere al Tribunale la liquidazione giudiziale della società, ma solo dopo che la società ha provato a risolvere la crisi attraverso gli altri strumenti di regolazione della stessa che l’ordinamento mette a disposizione dell’organo gestorio. È quanto si prevede nella nuova norma di comportamento n. 6.6, rubricata “Iniziativa per la liquidazione giudiziale della società”.
Prima dell’entrata in vigore del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi), l’art. 5 del RD 267/42 non consentiva ai sindaci di richiedere il fallimento della società. Con l’entrata in vigore del Codice della crisi vengono modificati i poteri/doveri dei sindaci (e ovviamente quelli del sindaco unico nelle srl). Nel nuovo art. 37 comma 2 viene infatti stabilito
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