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IMPRESA

Liquidazione giudiziale della società anche su richiesta dei sindaci, ma con cautela

La domanda deve essere preceduta dal tentativo di utilizzare una serie di diverse procedure attraverso le quali provare a ricomporre la crisi

/ Luciano DE ANGELIS

Giovedì, 25 gennaio 2024

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Anche il Collegio sindacale potrà richiedere al Tribunale la liquidazione giudiziale della società, ma solo dopo che la società ha provato a risolvere la crisi attraverso gli altri strumenti di regolazione della stessa che l’ordinamento mette a disposizione dell’organo gestorio. È quanto si prevede nella nuova norma di comportamento n. 6.6, rubricata “Iniziativa per la liquidazione giudiziale della società”.

Prima dell’entrata in vigore del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi), l’art. 5 del RD 267/42 non consentiva ai sindaci di richiedere il fallimento della società. Con l’entrata in vigore del Codice della crisi vengono modificati i poteri/doveri dei sindaci (e ovviamente quelli del sindaco unico nelle srl). Nel nuovo art. 37 comma 2 viene infatti stabilito

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