Decreto ingiuntivo soggetto a imposta di registro anche se l’ingiunto fallisce
La Cassazione, con la sentenza n. 2734, depositata ieri, ha espresso due principi in tema di applicazione dell’imposta di registro agli atti dell’autorità giudiziaria.
In primo luogo, la Suprema Corte ha chiarito che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è soggetto a imposta di registro proporzionale (3%), ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 del DPR 131/86 e 8 comma 1 lett. b) della Tariffa, parte I, allegata al medesimo DPR, anche se emesso nei confronti di un debitore successivamente fallito, posto che, ai fini impositivi, rileva la natura esecutiva del titolo e non la sua concreta eseguibilità al momento dell’imposizione: “del resto, la sentenza dichiarativa di fallimento delimita soggettivamente l’esecutività del decreto ingiuntivo rispetto alla massa dei creditori, ma non la elide nei confronti del fallito – una volta tornato in bonis –“ dato che, ai sensi dell’art. 37 del DPR 131/86, la debenza dell’imposta viene meno solo se interviene una decisione definitiva che, all’esito del giudizio di opposizione, revochi o annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Invece, sotto un secondo profilo, la sentenza nega l’esistenza di doppia imposizione in caso di tassazione dell’atto enunciato nel provvedimento monitorio. Ricordano, infatti, i giudici di legittimità che è l’art. 22 del DPR 131/86 a legittimare l’applicazione dell’imposta di registro anche all’atto non registrato (compresi gli atti verbali). Viene confermato l’orientamento (Cass. n. 25706/2020; Cass. n. 32516/2019) secondo cui la norma sull’enunciazione, poco sopra citata, legittima la tassazione dell’atto enunciato, anche se soggetto a registrazione in caso d’uso ed a prescindere dal verificarsi dell’uso medesimo (e sebbene l’enunciazione non configuri un caso d’uso ex art. 6 del DPR 131/86).
In conclusione: in presenza delle condizioni enunciate dall’art. 22 del DPR 131/86, è imponibile il contratto di mutuo enunciato nel provvedimento monitorio, a prescindere dall’effettivo uso del finanziamento medesimo.
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