Regole ad hoc per il fringe benefit prestiti ai dipendenti con rinegoziazione del mutuo
Rilevano il tasso fisso al momento della rinegoziazione e il TUR vigente al momento della stipula della rinegoziazione
L’art. 3 comma 3-bis del DL n. 145/2023, modificando l’art. 51 comma 4 lett. b) del TUIR, ha previsto che in caso di concessione di prestiti ai dipendenti si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Secondo il successivo comma 3-ter, “le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto”.
Una prima questione posta nel corso della Videoconferenza del 1° febbraio 2024 riguarda l’ambito temporale ...
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