Senza limiti l’iniziativa del PM per la liquidazione giudiziale
Dopo la desistenza del creditore può esservi la segnalazione del tribunale al pubblico ministero
Sono legittimati a presentare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale il debitore, un creditore, il pubblico ministero e gli organi e le autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa (art. 37 del DLgs. 14/2019, CCII). Ne consegue che la liquidazione giudiziale può essere dichiarata esclusivamente su ricorso dei soggetti sopra indicati e, se l’iniziativa è invalida o irrituale, non può ravvisarsi alcun dovere del tribunale di pronunciare la sentenza di apertura della procedura.
Già nel RD 267/42, tramite il DLgs. 5/2006, è venuta meno la possibilità di dichiarare il fallimento “d’ufficio” da parte dello stesso tribunale giudicante (così risolvendo ogni possibile contrasto di tale previsione con il principio del “giusto ...
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