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IL CASO DEL GIORNO

Liquidazione giudiziale anche per la start up innovativa non cancellata

/ Francesco DIANA

Sabato, 17 febbraio 2024

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La start up innovativa, per i cinque anni successivi alla sua costituzione, gode del favor di cui all’art. 31 del DL 179/2012, con la conseguenza che può essere assoggettata alla sola disciplina riservata alla regolazione della crisi da sovraindebitamento (art. 2 comma 1 lett. c) del DLgs. 14/2019) e, in particolare, del concordato minore (artt. 74 e ss. del DLgs. 14/2019 ) e della liquidazione controllata (artt. 268 e ss. del DLgs. 14/2019).

Il termine quinquennale decorre dalla data di costituzione della start up innovativa, a nulla rilevando la data di deposito della domanda e dell’autocertificazione prodotta dal legale rappresentante, a cui ha fatto seguito l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese (Cass. n. 23980/2022).

L’esonero, tuttavia, non

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