Possibile chiedere la riduzione del prezzo anche se il bene non ha qualità essenziali
La via della risoluzione del contratto non è obbligatoria
Con la sentenza del 16 febbraio 2024 n. 4245, la Cassazione si pronuncia in tema di rimedi giurisdizionali per i vizi della cosa venduta, con particolare riferimento al caso in cui questa risulti priva delle “qualità essenziali” ai sensi dell’art. 1497 c.c. La pronuncia afferma che, in tal caso, l’attore ha la facoltà di scegliere se avvalersi dell’azione di risoluzione del contratto, ovvero della domanda di riduzione del prezzo in vista della conservazione del vincolo.
Nel caso esaminato, la parte venditrice aveva chiesto in giudizio l’accertamento dell’avvenuta risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare a causa dell’inadempimento del compratore rispetto all’obbligo di pagamento rateale del prezzo e, così, per l’avveramento
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