Per l’ammissione al passivo del proprio credito il sindaco deve provare la corretta vigilanza
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 4315/2024, ha stabilito che, ove il fallimento di una società fallita eccepisca al sindaco che chiede l’insinuazione al passivo dei compensi vantati verso la stessa l’inesatto adempimento dei suoi doveri di vigilanza – e, in particolare, il fatto di non aver fatto il necessario a fronte di una situazione gravemente deficitaria della società che avrebbe imposto il c.d. autofallimento – è onere del sindaco allegare documentazione e formulare richieste istruttorie idonee a dimostrare il corretto svolgimento del proprio incarico.
In caso contrario, secondo la Suprema Corte, se è vero che tale condotta processuale non è, di per sé, idonea a far ritenere provate le censure sollevate dalla curatela, è anche vero che ciò dà comunque luogo all’inosservanza dell’onere probatorio gravante sul sindaco a seguito dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. della curatela.
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