Gettito del contributo di solidarietà straordinario per il 2023 esclusivamente statale
Con la sentenza n. 27 di ieri, 27 febbraio 2024, la Corte Costituzionale ha rigettato il ricorso della Regione a Statuto speciale Valle d’Aosta relativo al contributo di solidarietà straordinario per il 2023, di cui all’art. 1 commi 115-119 della L. 197/2022.
In particolare, la Regione Valle d’Aosta riteneva che l’entrata del suddetto contributo straordinario a carico delle imprese operanti nel settore energetico fosse attribuibile alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per la parte ad esse spettanti in base ai rispettivi Statuti di autonomia.
La Corte Costituzionale ha rigettato il ricorso, chiarendo che la Regione non può vantare alcuna pretesa sul gettito del contributo straordinario, anche se percetto nel territorio regionale, in quanto si tratta di un contributo che non si identifica con l’IRES, ma che assume il reddito assoggettato a tale imposta come riferimento per la sua determinazione.
Si ricorda infatti che la base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo si calcola applicando un’aliquota pari al 50% sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini IRES:
- relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023;
- che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Il contributo straordinario per il 2023 si differenzia quindi dal contributo contro il caro bollette per il 2022, di cui all’art. 37 del DL 21/2022, le cui entrate, ai sensi del comma 5-bis del suddetto art. 37, sono attribuite alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi Statuti.
Il contributo non incide comunque sul gettito spettante alla Regione trattandosi di una tassazione aggiuntiva.