Sanzioni per il post-datato senza provvista anche quando la data cade a fallimento intervenuto
La Cassazione, nell’ordinanza n. 5688 depositata ieri, in relazione agli illeciti amministrativi di cui agli artt. 1 e 2 della L. 386/90, in tema di emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario o nonostante il difetto di provvista, ha ribadito che:
- possono essere commessi da “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di un rapporto di conto corrente;
- viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, l’emittente il quale, non solo non si attenga al dovere di controllare l’andamento del proprio conto bancario al fine di assicurare che in ogni momento vi sia disponibilità del denaro necessario al pagamento degli assegni emessi nei termini per la presentazione di essi all’incasso, ma, oltre a fare affidamento sulla tolleranza da parte della banca di una situazione di scoperto, assuma consapevolmente con la post-datazione degli assegni – indicativa, di per sé, di scarsa liquidità – il rischio della sopravvenienza di un difetto di provvista al momento della loro presentazione.
L’amministratore emittente, quindi, non sfugge alle conseguenze sanzionatorie per difetto di provvista in ragione del fatto che, alla data indicata sull’assegno (post-datato), la società rappresentata fosse fallita, con conseguente divieto di eseguire pagamenti ai creditori.
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