Quota di iscrizione annuale all’ODCEC da versare anche in caso di sospensione dalla professione
Il CNDCEC, con il P.O. n. 27 di ieri, ha ricordato che l’iscritto sottoposto a sospensione dell’esercizio dell’attività professionale deve continuare a versare all’Ordine di appartenenza la quota contributiva per l’iscrizione annua, poiché l’obbligo dipende dalla mera iscrizione all’Albo, indipendentemente dall’esercizio della professione o dalla sua temporanea sospensione, anche coatta.
Lo stato di “sospeso” determina per il professionista l’impedimento allo svolgimento della professione per tutto il periodo di tempo indicato nel provvedimento, sia esso sanzionatorio, ovvero disciplinare. Tuttavia, il mancato svolgimento dell’attività professionale durante il periodo in cui opera la sospensione non è certamente ostativo all’adempimento di obblighi ed oneri che si impongono al professionista in ragione del fatto di essere iscritto all’Albo professionale. La sospensione non determina, infatti, come nel caso della radiazione, l’estromissione dall’Albo in modo permanente, ma solo l’impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività professionale.
Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l’iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio dell’Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l’interessato che trascorso inutilmente tale termine il mancato pagamento dei contributi determinerà l’avvio della procedura di cancellazione dall’Albo o dall’Elenco per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile richiesto dall’art. 36 comma 1 lett. c) del DLgs. 139/2005.
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