Raccolta e smaltimento del granchio blu non rilevante ai fini fiscali
Con la risposta a interpello n. 67 di ieri, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al trattamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA delle attività di raccolta e smaltimento del c.d. “granchio blu”, svolte da un imprenditore ittico (persona fisica) unitamente all’ordinaria attività di allevamento di molluschi.
Nello specifico, l’istante operava in aree demaniali della Regione Emilia Romagna, in forza delle autorizzazioni regionali e locali che, al fine di contenere la proliferazione di detta specie, ne consentivano la cattura e lo smaltimento, anche mediante commercializzazione, a titolo di ristoro per l’attività di pesca.
A parere dell’Agenzia, stanti le circostanze straordinarie che hanno condotto ai suddetti provvedimenti autorizzativi, tali attività, svolte all’interno dei medesimi impianti di allevamento dei molluschi, mediante attrezzature ordinariamente impiegate negli stessi, possono essere ricondotte ai fini fiscali all’attività di acquacoltura, purché poste in essere nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa regionale, a protezione dell’attività di allevamento medesima.
Pertanto, ai fini delle imposte dirette, le somme derivanti dalla commercializzazione del “granchio blu” devono ritenersi assorbite nel reddito ritraibile dall’attività di allevamento ittico, che si qualifica come reddito agrario, determinato su base catastale, entro i limiti di cui agli artt. 32 comma 2 lett. b) del TUIR e 3-ter del DL 106/2005, e, per la parte eccedente detti limiti, come reddito d’impresa da determinare ai sensi dell’art. 56 comma 5 del TUIR.
Ai fini IVA, sempre in considerazione delle circostanze straordinarie evidenziate e limitatamente al caso specifico, dette attività vengono ricondotte tra quelle soggette al regime speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72. Cionondimeno, l’Agenzia chiarisce che le somme derivanti dalla vendita del “granchio blu” (attività marginale vista la scarsa attrattività del prodotto) non sono soggette a IVA in quanto di natura risarcitoria. Tali somme, infatti, costituendo parziale o totale ristoro dei danni subiti dall’acquacoltore, sarebbero equiparabili, sostanzialmente, ai contributi statali erogati ai sensi del DL 104/2023 per la cattura e lo smaltimento della suddetta specie.
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