Il profitto dell’evasore non è confiscabile ai suoi eredi
La Cassazione, nella sentenza n. 9478/2024, ha stabilito che la confisca del profitto del reato tributario, anche nella forma per equivalente, ben può essere disposta in fase esecutiva.
Ciò che assume rilievo non è il carattere punitivo della confisca per equivalente, ma la natura obbligatoria della sua applicazione (prescritta, con riguardo ai reati tributari, dall’art. 12-bis del DLgs. 74/2000, essendo “sempre ordinata” nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p.). Trattandosi di una statuizione imposta dalla legge, la confisca, anche per equivalente, può essere disposta anche dal giudice dell’esecuzione secondo l’espressa previsione dell’art. 676 c.p.p.
La natura sanzionatoria/afflittiva (e dunque strettamente personale) della confisca per equivalente rileva sotto altro e differente profilo, nel senso che essa non può essere applicata nei confronti di persona già deceduta.
Occorre, infatti, considerare che:
- diversamente opinando si giungerebbe alla inaccettabile conseguenza della applicazione di una sanzione nei confronti degli eredi, che sono certamente estranei al reato;
- in caso di morte viene meno il rapporto di “titolarità/disponibilità” da parte del condannato del bene di valore corrispondente al profitto che ne consente l’ablazione e che deve essere valutato al momento dell’adozione del provvedimento, non avendo la decisione del giudice dell’esecuzione efficacia “retroattiva”: la confisca disposta nei confronti di persona già deceduta colpisce beni che sono ormai nella disponibilità degli eredi.
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