Gli enti pubblici consorziati ripianano le perdite del consorzio
La Cassazione, nell’ordinanza n. 6871/2024, ha stabilito che è valida la clausola statutaria di un consorzio – costituito da alcuni enti locali ai sensi dell’art. 31 del DLgs. 267/2000, al fine di dotarsi di un organismo cui affidare lo svolgimento di servizi pubblici locali – che preveda l’obbligo dei consorziati di ripianare eventuali perdite risultanti dal bilancio consuntivo in proporzione delle rispettive quote di partecipazione.
È ben vero che ai sensi dell’art. 6 comma 19 del DL 78/2010 – applicabile, nel caso di specie, ratione temporis e oggi abrogato – alle amministrazioni pubbliche è vietato compensare o ripianare le perdite delle società partecipate non quotate, ma tale disposizione non si applica ai consorzi qui in considerazione per molteplici ragioni.
In primo luogo, essa fa espresso riferimento alle “società pubbliche”, come dimostrano gli espliciti rimandi al modello societario e il richiamo all’art. 2447 c.c. (che ha ragione di esistere solo se riferito a enti societari), mentre i consorzi in considerazione costituiscono forme associative dotate di personalità giuridica che si pongono quali strutture strumentali all’espletamento dei compiti propri di tutti i soggetti partecipanti, ma non sono riconducibili alla nozione di società pubbliche.
Secondariamente, risulta preclusa anche l’applicazione in via analogica del citato art. 6 comma 19 del DL 78/2010, difettando il presupposto dell’assenza di una disciplina specifica della fattispecie.
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