ACCEDI
Giovedì, 19 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Per le istanze di fermo pesca 2023 possibile l’inoltro della «scheda 9» entro il 22 aprile

/ REDAZIONE

Sabato, 30 marzo 2024

x
STAMPA

Con un comunicato di ieri, 29 marzo 2024, il Ministero del Lavoro ha reso noto che la “scheda 9”, da allegare all’istanza per il fermo pesca 2023, potrà essere trasmessa entro il 22 aprile 2024, invece del 31 marzo (termine per la presentazione delle domande).

Come ribadito nel comunicato in commento, è possibile trasmettere la sola “scheda 9”, completa del visto dell’Autorità Marittima competente, e il relativo file FPO 2024 attraverso il sistema di messaggistica della CIGSonline.
Sul punto, si ricorda che l’indennità onnicomprensiva per fermo pesca 2023 – obbligatorio e non – è stata finanziata dall’art. 1 comma 326 della L. 197/2022 (che ha stanziato 30 milioni di euro).

La misura è stata successivamente resa operativa con il DM 9 ottobre 2023 n. 11 (si veda “Pronte le istruzioni per la richiesta dell’indennità di fermo pesca 2023” del 18 novembre 2023); il decreto ha definito:
- l’ambito applicativo, vale a dire i lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/58, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, compresi i soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell’imbarcazione in caso di rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società;
- misura, massimo 30 euro giornalieri;
- le modalità e i termini per la presentazione delle domande, che deve avvenire entro il 31 marzo 2024 mediante il sistema telematico denominato “CIGSonline”;
- la documentazione necessaria.

TORNA SU